Consiglio di Stato 2228/2012

L'assunzione del personale a tempo determinato, con la riserva di cui si è detto, deve avvenire, dunque, nei limiti e alle condizioni previsti dall'art. 36 d.lgs. n. 165 del 2001, il quale, a sua volta, nel consentire forme contrattuali flessibili di assunzione e di impiego del personale, prescrive che il reclutamento avvenga nel rispetto delle procedure vigenti, e cioè sulla base della programmazione triennale del fabbisogno di personale (comma 4), mediante procedure che garantiscano in misura adeguata l'accesso dall'esterno (comma 1) e con adeguata pubblicità della selezione (comma 3).

 

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 8466 del 2011, proposto da:
Chiavarini Dario, rappresentato e difeso dall'avvocato Vincenzo Parato, con domicilio eletto presso lo studio Mastrorosa in Roma, via Nizza, 92;
contro
Università del Salento in persona del Rettore in carica, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, domiciliataria in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti di
Santoro Pietro, non costituito in giudizio;
per la riforma
della sentenza del T.A.R. PUGLIA - SEZ. STACCATA DI LECCE: SEZIONE I n. 326/2011, resa tra le parti, concernente STABILIZZAZIONE PERSONALE PRECARIO.

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell'Università del Salento;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 23 marzo 2012 il consigliere Roberta Vigotti e uditi per le parti l'avvocato Parato e l'avvocato dello Stato Pisana;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO
Il signor Dario Chiavarini chiede la riforma della sentenza, in epigrafe indicata, con la quale il Tar della Puglia ha respinto il ricorso proposto avverso il giudizio di non ammissione alla prova orale per l'assunzione a tempo determinato di 13 unità di personale tecnico di categoria C, di cui otto posti riservati al personale in possesso dei requisiti di cui all'art. 3, comma 94, lett. b), legge n. 244 del 2007, nonché avverso gli atti della relativa procedura (in particolare, la deliberazione del consiglio di amministrazione dell'Università del Salento n. 256 del 10 settembre 2008, di approvazione del regolamento di disciplina delle procedure di stabilizzazione di cui alla norma citata, il decreto dirigenziale n. 399 del 14 ottobre 2008, di indizione della selezione pubblica, tutti i verbali di riunione della commissione esaminatrice, la graduatoria dei candidati ammessi alla prova orale e quella definitiva di merito).
1) La sentenza impugnata ha respinto il ricorso, che a giudizio del Tar si riassumeva nella pretesa di stabilizzazione di tutto il personale titolare di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, rilevando che l'indizione di procedure di selezione pubblica con riserva di posti per il suddetto personale, invece deliberata dall'Università, si pone quale garanzia del rispetto dell'art. 97 della Costituzione e del buon andamento dell'amministrazione pubblica che ne costituisce il corollario.
2) Con l'appello in esame il ricorrente, dopo aver ricordato di essere stato assunto nel 2003 dall'Università del Salento in esito ad apposita selezione pubblica, con contratto di collaborazione coordinata e continuativa, via via prorogato e rinnovato, dapprima nell'ambito del progetto "S.I.D.Art", gestito dal Centro servizi grandi progetti della medesima Università e successivamente per un diverso progetto scientifico, e di aver conseguito l'idoneità nel concorso pubblico per la copertura a tempo indeterminato ad un posto di categoria C, area tecnico scientifica ed elaborazione dati presso il dipartimento di scienze dei materiali bandito dall'Università nel 2004, ribadisce le censure già avanzate in primo grado.
In particolare evidenzia che:
- il quadro normativo di riferimento (art. 3, commi 94, lett. b, e 95 legge n. 244 del 2007; art. 1, commi 529 e 560, legge n. 296 del 2006) deve essere interpretato nel senso che i dipendenti assunti con contratto a tempo determinato in esito al superamento di prove selettive e che prima avevano svolto attività come collaboratori coordinati e continuativi possono partecipare alle procedure di stabilizzazione, mentre le assunzioni di questi ultimi possono essere prorogate al fine della stabilizzazione; le pubbliche amministrazioni devono prevedere piani per la progressiva stabilizzazione del personale nell'ambito della programmazione triennale dei fabbisogni per gli anni 2008, 2009 e 2010, da attuarsi mediante procedure selettive di natura concorsuale ove non siano già state espletate. Alla procedura di stabilizzazione possono partecipare, tra le altre categorie di dipendenti a tempo determinato, i collaboratori coordinati e continuativi con contratto in essere al 1° gennaio 2008 e che alla medesima data abbiano già espletato attività lavorativa per almeno tre anni, nel quinquennio antecedente al 28 settembre 2007, presso la stessa amministrazione;
- il sistema normativo prevede, quindi, procedure selettive interamente riservate anche per il personale in questione, come per i dipendenti assunti con contratto a tempo determinato; l'Università, con il regolamento e il decreto dirigenziale impugnati, ha invece previsto una riserva nell'ambito dei concorsi pubblici indetti per l'assunzione a tempo determinato dei posti vacanti nell'area tecnico-amministrativa e della rilevazione dei dati, con ciò ponendosi in contrasto anche con le precedenti richieste ai vari dipartimenti circa la consistenza numerica del personale in servizio in possesso dei requisiti di cui all'art. 3, comma 94, legge n. 244 del 2007., istruttoria in esito alla quale era emersa l'esigenza di stabilizzare i sessantanove collaboratori in possesso dei requisiti per l'espletamento delle attività istituzionali e permanenti dell'Università;
- il ricorrente, avendo superato ben tre procedure concorsuali bandite dalla medesima Università, ha un interesse qualificato all'assunzione in ruolo, alla quale non può dirsi funzionale la mera riserva di posti nelle selezioni pubbliche destinate all'assunzione a tempo determinato. Egli è stato utilizzato non solo nell'ambito del progetto scientifico per il quale è stato assunto, ma anche e soprattutto nelle attività istituzionali dell'Università, per la quale ha svolto attività con vincolo di orario e di subordinazione gerarchica e di coordinazione con l'organizzazione burocratica del dipartimento nel quale era inserito, anche dopo la scadenza dei contratti di collaborazione, come risulta dalle deliberazioni del Consiglio di dipartimento di ingegneria dell'innovazione n. 50 e n. 119 del 2008: il rapporto di lavoro ha, quindi, tutti i connotati del rapporto di pubblico impiego a tempo determinato;
- il giudizio di non ammissione alla prova orale in esito alla valutazione di 5,50 punti su 40 riportato nelle prove scritte preliminari non è motivato e contrasta con le conclusioni della perizia tecnica di parte, non prese in esame dal Tar.
3) L'appello in esame propone questioni attinenti, rispettivamente, alla legittimità della selezione indetta dall'Università del Salento in relazione alla normativa prevista per la stabilizzazione del personale assunto con contratto di collaborazione coordinata e continuativa, alla legittimità del giudizio di non ammissione dell'appellante all'espletamento delle prove orali, alla natura di pubblico impiego da questi rivendicata per il rapporto di lavoro intercorso con l'Università stessa.
3.1) La procedura di stabilizzazione progressiva del personale che ha avuto accesso all'impiego presso una pubblica amministrazione prevista, per la prima volta, dalla legge n. 296 del 2006 (legge finanziaria per l'anno 2007), è stata nuovamente disciplinata dalla legge n. 244 del 2007 (finanziaria per il 2008), il cui art. 3, comma 94, stabilisce che "fatte comunque salve le intese stipulate, ai sensi dei commi 558 e 560 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, prima della data di entrata in vigore della presente legge, entro il 30 aprile 2008, le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, predispongono, sentite le organizzazioni sindacali, nell'ambito della programmazione triennale dei fabbisogni per gli anni 2008, 2009 e 2010, piani per la progressiva stabilizzazione del seguente personale non dirigenziale, tenuto conto dei differenti tempi di maturazione dei presenti requisiti: a) in servizio con contratto a tempo determinato, ai sensi dei commi 90 e 92, in possesso dei requisiti di cui all'articolo 1, commi 519 e 558, della legge 27 dicembre 2006, n. 296; b) già utilizzato con contratti di collaborazione coordinata e continuativa, in essere alla data di entrata in vigore della presente legge, e che alla stessa data abbia già espletato attività lavorativa per almeno tre anni, anche non continuativi, nel quinquennio antecedente al 28 settembre 2007, presso la stessa amministrazione, fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, commi 529 e 560, della legge 27 dicembre 2006, n. 296".
Per quanto rileva ai fini della presente controversia, in cui si tratta della stabilizzazione di personale rientrante nella lettera b) di cui sopra, la stessa norma che prevede la stabilizzazione progressiva dei lavoratori assunti con contratto di collaborazione coordinata e continuativa opera espresso riferimento alla legge n. 296 del 2006. I richiamati commi 529 e 560 dell'art. 1, a loro volta, prevedono che al fine della "assunzione del personale a tempo determinato, nei limiti ed alle condizioni previsti dal comma 1-bis dell'articolo 36 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165" (che consente alle pubbliche amministrazioni forme contrattuali flessibili di assunzione e di impiego del personale previste dal codice civile e dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell'impresa), siano bandite per il triennio 2007-2009 prove selettive, nelle quali sia riservata una quota non inferiore al 60 per cento del totale dei posti programmati ai soggetti con i quali sia stato stipulato uno o più contratti di collaborazione coordinata e continuativa (il comma 560 è stato annullato dalla Corte Costituzionale nella parte in cui si applica anche alle Regioni ed alle Province autonome di Trento e di Bolzano, con sentenza 11 aprile 2008 , n. 95).
L'assunzione del personale a tempo determinato, con la riserva di cui si è detto, deve avvenire, dunque, nei limiti e alle condizioni previsti dall'art. 36 d.lgs. n. 165 del 2001, il quale, a sua volta, nel consentire forme contrattuali flessibili di assunzione e di impiego del personale, prescrive che il reclutamento avvenga nel rispetto delle procedure vigenti, e cioè sulla base della programmazione triennale del fabbisogno di personale (comma 4), mediante procedure che garantiscano in misura adeguata l'accesso dall'esterno (comma 1) e con adeguata pubblicità della selezione (comma 3).
Pubblicità della selezione e garanzia dell'accesso dall'esterno sono dunque i parametri ai quali deve essere ancorata l'assunzione del personale con rapporto di impiego a tempo determinato (salvi casi specifici ed eccezionali, espressamente previsti dalla legge: si vedano le procedure di stabilizzazione di cui all'articolo 1, comma 519, della legge 27 dicembre 2006, n. 296), e ciò anche nel caso, che ci occupa, della progressiva stabilizzazione dei collaboratori coordinati e continuativi: l'accesso ai ruoli della pubblica amministrazione è comunque subordinato all'espletamento di procedure selettive di natura concorsuale o previste da norme di legge (art. 3, comma 90, legge 244 del 2007), aperte, in misura più o meno ampia, alla partecipazione pubblica.
Tale conclusione, determinata dalla normativa vigente, consente il rispetto dei canoni di imparzialità e di buon andamento codificati dall'art. 97 della Costituzione, che, come ha rilevato la sentenza impugnata, non sono derogabili dalla pubblica amministrazione (e perciò non hanno pregio le ulteriori considerazioni svolte dall'appellante circa la pretesa contraddittorietà delle determinazioni impugnate con l'attività pregressa dell'Università, tesa, in realtà, ad acquisire dati circa l'effettivo fabbisogno delle attività svolte dai collaboratori).
In conclusione, legittimamente l'Università resistente ha dato applicazione all'art. 3, comma 94, lett. b), legge n. 244 del 2007 mediante la previsione di una riserva di posti sul totale di quelli messi a concorso nell'ambito della programmazione triennale 2008-2010.
3.2) Anche il giudizio di insufficienza riportato dall'appellante nella valutazione delle prove scritte si sottrae alle censure svolte con l'appello. Come più volte ha rilevato questo Consiglio di Stato (per tutte, sez. VI, 9 febbraio 2011, n. 871), le valutazioni della Commissione esaminatrice costituiscono espressione di ampia discrezionalità, finalizzata a stabilire in concreto l'idoneità tecnica e/o culturale, ovvero attitudinale, dei candidati, con la conseguenza che le stesse valutazioni non sono sindacabili dal giudice amministrativo, se non nei casi (che non ricorrono nella fattispecie in esame) in cui sussistono elementi idonei ad evidenziarne uno sviamento logico od un errore di fatto, o ancora una contraddittorietà rilevabile ictu oculi.
Pertanto, nessun elemento contrario alla valutazione di insufficienza resa nel caso di specie può essere dedotto dalla relazione del consulente depositata dall'appellante, che non offre elementi tali da evidenziare una palese illogicità del giudizio della Commissione.
Quanto all'espressione del giudizio in termini numerici, va ribadito, come del pari più volte evidenziato dalla giurisprudenza (per tutte, Cons. Stato, sez. VI, 11 febbraio 2011, n. 913), che tale modalità sintetizza il giudizio tecnico discrezionale della Commissione stessa, contenendo in sé la motivazione, senza bisogno di ulteriori spiegazioni.
3.3) Le caratteristiche del rapporto di lavoro come ordinario e funzionale all'attività istituzionale dell'Università, evidenziate dall'appellante al fine di dimostrarne la natura di pubblico impiego a tempo determinato, anche in forza del vincolo di subordinazione e di orario che lo connotavano, non valgono all'accoglimento dell'ultimo profilo dell'appello.
E', infatti, proprio in forza delle caratteristiche presenti nel rapporto di lavoro del quale era titolare il ricorrente che questi ha potuto partecipare alla procedura di cui trattasi, nella quota di riserva dedicata ai collaboratori coordinati e continuativi, come determinata dall'art. 3, comma 94, legge n. 244 del 2007; d'altra parte, la partecipazione all'attività dell'Università, sia pure nell'ambito di uno specifico progetto, è una delle caratteristiche della collaborazione di cui trattasi, che non consente il mutamento del titolo contrattuale, anche in forza del divieto contenuto nell'art. 35 d.lgs. n. 165 del 2001.
4) In conclusione, l'appello è infondato e deve essere respinto, ma sussistono giustificati motivi per disporre la compensazione delle spese di lite tra le parti in causa.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sull'appello in epigrafe indicato, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 23 marzo 2012 con l'intervento dei magistrati:

 

 

 

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